Sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 253 del 13 ottobre 2020 è stato pubblicato il DPCM del 13 ottobre 2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»"
Le disposizioni del DPCM, che producono effetti dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020, salvi i diversi termini espressamente previsti dal decreto, confermano sostanzialmente le misure precauzionali già in vigore e introducono modifiche con particolare riguardoa a:
Tra le "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" (art. 1) è previsto l'obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con indicazione “fortemente raccomandata” di usare i medesimi dispositivi anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
Si segnale che sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto. Sono consentite le cerimonie civili o religiose con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. E' fortemente raccomandato evitare feste in abitazioni private e l'invito in casa a persone non conviventi è limitato a sei persone.
Le manifestazioni fieristiche ed i congressi si possono svolgere previa adozione dei protocolli validati dal Comitato Tecnico Scientifico (ex art. 2 dell'Ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile) e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro.
Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite fino alle 24.00 con consumo al tavolo e fino alle 21.00 in assenza di consumo al tavolo. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21.00 e fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
I protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e, comunque, in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10;
Dall'art. 4 all'art. 7 del DPCM sono specificate le limitazioni degli spostamenti da e per l'estero, obblighi di dichiarazione, sorveglianza sanitaria, tamponi, obblighi di vettori e armatori.
Quanto alle Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative (Allegato 9), vengono riportate le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” nella versione approvata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 8 ottobre 2020.
Sul sito di Confcommercio sono pubblicate utili FAQ, tra le quali:
https://www.confcommercio.it/-/faq-dpcm-13-ottobre-2020